Fattura per i soggetti Iva
Le cessioni di benzina e gasolio da parte dei distributori di carburante per motori vanno documentate con fattura se effettuate a favore di soggetti passivi d’imposta.
Certificazione fiscale per i consumatori finali
Invece, per le stesse cessioni nei confronti di consumatori finali (peraltro, la memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria):
- gli esercenti degli impianti di distribuzione ad alta automazione hanno l’obbligo di certificare i corrispettivi relativi al rifornimento di benzina o gasolio tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico nei tempi e modi fissati dal provvedimento del 28 maggio 2018 (vedi in fondo la nota sulle diverse decorrenze);
- gli esercenti gli altri impianti, a partire dal 1° gennaio 2020, ricadono nell’obbligo con un calendario differenziato in ragione del volume di tali tipologie di carburante erogato nel corso del 2018, fermo restando che dal 1° gennaio 2021 l’obbligo avrà portata generale;
- qualora la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione, l’obbligo di certificazione – da applicare secondo le regole generali dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015 – viene meno stante l’articolo 1 del D.m. 10 maggio 2019 che esclude tali regole nei casi di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 696 del 1996.
L’indicazione fornita, sull’applicazione delle regole generali e delle relative eccezioni, riguarda anche le operazioni diverse dalle cessioni di carburanti per autotrazione, con due specificazioni, ossia che:
- se esse sono effettuate dagli stessi soggetti che erogano i carburanti, vale la prescrizione dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, ma anche l’eccezione dell’articolo 1 del D.m. 10 maggio 2019, come integrata dal successivo articolo 2 del medesimo decreto, così che memorizzazione ed invio dei corrispettivi sono necessari solo qualora i relativi ricavi o compensi siano superiori all’1% del volume d’affari dell’anno precedente;
- se le operazioni avvengono tramite distributori automatici, l’invio è sempre obbligatorio.
Macchinette cambia monete sono considerate distributori automatici o vending machine
In riferimento a quest’ultimo aspetto, viene ricordato che le “macchinette cambiamonete“, le macchine che erogano gettoni (o strumenti equivalenti) utilizzati per il servizio di autolavaggio – quando rispettino i requisiti previsti dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia (cfr. in particolare, i provvedimenti prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del 30 marzo 2017) sono da considerarsi distributori automatici o vending machine (si veda la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016) e sono sottoposti alla relativa disciplina.
I corrispettivi vanno dunque memorizzati ed inviati secondo le modalità disciplinate dai citati provvedimenti e dalle relative specifiche tecniche (da ultimo, le “SPECIFICHE TECNICHE DELLE VENDING MACHINE FASE “TRANSITORIA” Versione 6.0 – Marzo 2018″).
Impedito un invio unitario con unico flusso di dati
Viene poi rilevato che sebbene le tre ipotesi individuate nell’articolo 2 del D.lgs. n. 127 del 2015 – operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA in generale (comma 1), cessioni di benzina e gasolio (comma 1-bis) ed erogazioni da distributori automatici (comma 2) – diano tutte luogo a corrispettivi da memorizzare ed inviare, laddove si svolgano contemporaneamente, la loro peculiarità impedisce un invio unitario con unico flusso di dati.
In questo senso, l’Agenzia delle entrate ricorda, ad esempio, che in tema di distributori carburante «Al fine di ridurre i costi di adeguamento dei sistemi degli operatori, la trasmissione telematica è effettuata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in quanto contiene anche le informazioni utili alla successiva implementazione di semplificazioni per la tenuta del registro di carico e scarico di cui all’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» (così il paragrafo 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106701 del 28 maggio 2018).
Non risulta quindi possibile inviare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli informazioni diverse da quelle legate ai carburanti.
I dati sulle operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio si possono trasmettere con il registratore telematico (RT)
Laddove si parli di operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, resta comunque fermo, secondo le indicazioni contenute nel richiamato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 61936 del 30 marzo 2017, che se un soggetto, nella medesima unità locale, è dotato sia di vending machine, sia di registratore telematico (RT), può avvalersi di quest’ultimo per trasmettere telematicamente anche i dati dei corrispettivi relativi ai distributori automatici (punto 6 del citato provvedimento).
Nota sulle decorrenze per i distributori di carburante
Il provvedimento del 28 maggio 2018 ha fissato, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati, le seguenti decorrenze:
- 1° luglio 2018, per «le operazioni di cessione di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore effettuate dai soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di tele rilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica
- (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante»;
- 1° gennaio 2020, «con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri». Fermo restando che al «fine di consentire un avvio graduale, i soggetti passivi IVA che gestiscono i predetti impianti effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020»;
- 1° luglio 2020, «con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri»;
- 1° gennaio 2021 in tutti gli altri casi.
E’ questa la conclusione finale a cui giunge l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 20 del 5 febbraio 2020, che peraltro, sintetizza tutte le principali disposizioni in materia.
A cura di Vincenzo D’Andò
Giovedì 6 febbraio 2020
Le informazioni di cui sopra sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico