Gli adempimenti fiscali dei distributori di carburante con annesso autolavaggio

Fattura per i soggetti Iva

Le cessioni di benzina e gasolio da parte dei distributori di carburante per motori vanno documentate con fattura se effettuate a favore di soggetti passivi d’imposta.

Certificazione fiscale per i consumatori finali

Invece, per le stesse cessioni nei confronti di consumatori finali (peraltro, la memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria):

L’indicazione fornita, sull’applicazione delle regole generali e delle relative eccezioni, riguarda anche le operazioni diverse dalle cessioni di carburanti per autotrazione, con due specificazioni, ossia che:

Macchinette cambia monete sono considerate distributori automatici o vending machine

In riferimento a quest’ultimo aspetto, viene ricordato che le “macchinette cambiamonete“, le macchine che erogano gettoni (o strumenti equivalenti) utilizzati per il servizio di autolavaggio – quando rispettino i requisiti previsti dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia (cfr. in particolare, i provvedimenti prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del 30 marzo 2017) sono da considerarsi distributori automatici o vending machine (si veda la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016) e sono sottoposti alla relativa disciplina.

I corrispettivi vanno dunque memorizzati ed inviati secondo le modalità disciplinate dai citati provvedimenti e dalle relative specifiche tecniche (da ultimo, le “SPECIFICHE TECNICHE DELLE VENDING MACHINE FASE “TRANSITORIA” Versione 6.0 – Marzo 2018″).
Impedito un invio unitario con unico flusso di dati

Viene poi rilevato che sebbene le tre ipotesi individuate nell’articolo 2 del D.lgs. n. 127 del 2015 – operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA in generale (comma 1), cessioni di benzina e gasolio (comma 1-bis) ed erogazioni da distributori automatici (comma 2) – diano tutte luogo a corrispettivi da memorizzare ed inviare, laddove si svolgano contemporaneamente, la loro peculiarità impedisce un invio unitario con unico flusso di dati.

In questo senso, l’Agenzia delle entrate ricorda, ad esempio, che in tema di distributori carburante «Al fine di ridurre i costi di adeguamento dei sistemi degli operatori, la trasmissione telematica è effettuata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in quanto contiene anche le informazioni utili alla successiva implementazione di semplificazioni per la tenuta del registro di carico e scarico di cui all’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» (così il paragrafo 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106701 del 28 maggio 2018).

Non risulta quindi possibile inviare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli informazioni diverse da quelle legate ai carburanti.

I dati sulle operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio si possono trasmettere con il registratore telematico (RT)

Laddove si parli di operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, resta comunque fermo, secondo le indicazioni contenute nel richiamato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 61936 del 30 marzo 2017, che se un soggetto, nella medesima unità locale, è dotato sia di vending machine, sia di registratore telematico (RT), può avvalersi di quest’ultimo per trasmettere telematicamente anche i dati dei corrispettivi relativi ai distributori automatici (punto 6 del citato provvedimento).

Nota sulle decorrenze per i distributori di carburante

Il provvedimento del 28 maggio 2018 ha fissato, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati, le seguenti decorrenze:

E’ questa la conclusione finale a cui giunge l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 20 del 5 febbraio 2020, che peraltro, sintetizza tutte le principali disposizioni in materia.

A cura di Vincenzo D’Andò

Giovedì 6 febbraio 2020

Le informazioni di cui sopra sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico

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