GOMMISTI, OFFICINE E AUTOLAVAGGI: COSA DICE IL DPCM DEL 5 NOVEMBRE?

Leggendo con attenzione gli allegati del nuovo decreto si scopre come gommisti, officine, autolavaggi e concessionari auto siano aperti.
Come ci si deve comportare?
Con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm, firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l’Italia a partire dalla mezzanotte del 5 Novembre è stata definitivamente divisa in 3 aree di rischio. Si passa dalla zona verde o gialla, in cui valgono le disposizioni base del decreto, alla zona arancione, dove alcune misure sono state inasprite per contenere maggiormente il contagio, fino alla zona rossa dove si è tornati praticamente quasi al lockdown dello scorso marzo e aprile.
All’interno di questa zona rossa, che comprende Calabria, Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta, alcune attività sono state chiuse mentre ad altre è stato concesso di rimanere aperte. Va però ricordato che all’interno di quest’area gli spostamenti tra le regioni, le provincie, i comuni e al di fuori della propria abitazione, domicilio residenza, sono vietati a meno che non vi siamo delle comprovate motivazioni di necessità, di lavoro, di salute o di emergenza.
Se però non ci si può spostare se non per queste motivazioni come ci si deve comportare come le attività che lo stesso decreto ha lasciato aperte? Per esempio, si potrà o non andare dal meccanico, o dal gommista per il cambio estive/invernali, o all’autolavaggio per sanificare la vettura e ancora in concessionaria per una problematica sulla propria vettura? Tutte queste attività, lo ricordiamo, sono rimaste aperte e a prevederlo ci pensa uno degli allegati del tanto sicuro decreto del 5 novembre.
Ecco quindi che nel pieno rispetto del distanziamento sociale e della santificazione degli ambienti sarà possibile recarsi in questi luoghi a patto di scegliere quella a noi più vicina e di raggiungerla nei limiti del tragitto più breve. Le attività commerciali aperte vanno considerate essenziali in base alla normativa emergenziale vigente, perciò l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità. Conseguentemente, tale ragione di spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere dichiarata nelle forme e con le modalità dell’autocertificazioni e comunque dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale di ameno 1 metro da ogni altra persona.
Il Governo ha, infatti, per l’ennesima volta ribadito che questa azione punitiva deve essere fermata perché le multe non sono valide in quanto gli esercizi che svolgono attività di manutenzione, riparazione e vendita di pneumatici e quelli che permettono la pulizia, igienizzazione e santificazione della vettura possono esercitare la loro professione e gli automobilisti possono recarsi in questi esercizi senza incorrere in sanzioni. Resta naturalmente inteso che le suddette attività professionali/commerciali sono subordinate allo scrupoloso rispetto dei protocolli che regolano la sicurezza dei lavoratori e delle persone che vi lavorano e/o vi si recano. L’attività di lavaggio auto come quella di manutenzione della vettura o di sostituzione dei pneumatici invernali sono state considerate dal legislatore essenziali perché ritenute necessarie ad assicurare l’incolumità, la sicurezza e l’igienizzazione dei veicoli con cui le persone si spostano per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità.

Fonte Automobilismo.it

Exit mobile version