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Fondo perduto per i distibutori di carburanti: i chiarimenti delle entrate.

Chiarite le modalità di calcolo del fondo perduto del Sostegni per l’attività dei distributori di carburanti. I ricavi rilevano al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Le Entrate con un nuovo documento datato 14 maggio 2021 firniscono chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto previsto per le PIVA dal Decreto Sostegni.

In particolare, con Circolare n 5/E del 14 maggio 2021 si replica a quesiti posti dai contribuenti in merito alla fruizione della agevolazione a ristoro delle mancate entrate causate dalla pandemia da covid 19.

Un quesito domandava quanto segue: Come si determina il contributo per i distributori di carburanteche ai fini della determinazione del limite di accesso al contributo, come precisato nella circolare n. 15/E del 2020, fanno riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600?”

La risposta delle Entrate ha chiarito che per questi soggetti occorre fare rimerimento a precedenti chiarimenti e innanzitutto a quanto specificato con la Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 secondo la quale «per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, sempre ai fini della determinazione del summenzionato limite, si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del DPR n 600/73. In sintesi al fine di rispettare la ratio della disposizione normativa volta a determinare l’ambito di applicazione del contributo a fondo perduto COVID- 19, l’ammontare dei ricavi o compensi da confrontare con la soglia in commento deve essere determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore». 

Inoltre, un ulteriore chiarimento è stato dato con la Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 che ha precisato che «il rinvio nella Circolare n. 15/E citata alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima di ricavi o compensi per l’accesso al contributo» 

Peraltro nelle istruzioni per la compilazione del modello di “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni”,  è stato precisato che: «Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020. A tal fine valgono le seguenti indicazioni: … – per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA»

Fonte fiscoetasse.com

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