Caro carburanti, decreto trasparenza: un mese per adeguare i cartelloni

Il costo dei carburanti è un tema molto caldo. Dopo la decisione del Governo di non prorogare ulteriormente il taglio delle accise sono scoppiate diverse polemiche. La successiva approvazione del decreto trasparenza sui carburanti ha portato le associazioni che rappresentano i gestori dei punti di rifornimento a proclamare due giornate di sciopero dei benzinai. Sciopero poi “congelato” a seguito della revisione del decreto e dell’apertura di un tavolo di confronto con il Governo.

Nel frattempo che continuano le polemiche in ambito politico e che le discussioni tra il Governo e le associazioni che rappresentano i benzinai vanno avanti, in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto trasparenza. Dunque, si tratta di un’occasione per capire meglio alcuni dettagli sui provvedimenti del Governo.

Uno degli aspetti che aveva fatto più discutere, era l’obbligo per i gestori delle stazioni di rifornimento di dover esporre anche un cartello con il prezzo medio nazionale del carburante. In realtà, a quanto si legge, si dovrà esporre il prezzo medio regionale.

l prezzo medio dei carburanti, su base regionale, sarà dunque pubblicato sul sito del ministero delle Imprese e del made in Italy. Nel testo si legge pure che la frequenza sarà definita con un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto trasparenza.

La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Successivamente, le stazioni di servizio avranno altri 15 giorni di tempo per adeguarsi.

Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l’indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.

Dunque, complessivamente, entro un mese i cartelloni delle stazioni di servizio dovranno essere adeguati.

Il Governo ha previsto anche precise sanzioni per chi non rispetterà le nuove disposizioni. Le multe andranno da 500 euro a 6.000 euro. Dopo la terza violazione potrebbe scattare addirittura la sospensione dell’attività.

In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.

Tra le altre novità, il Garante per la sorveglianza dei prezzi potrà contare su poteri rafforzati. Inoltre, ad affiancarlo arriva quella che è stata chiamata come la “Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi”.

Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l’attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell’anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Non compare alcun riferimento a potenziali tetti ai listini in autostrada come, invece, era stato ipotizzato in precedenza. Infine, torna l’accisa mobile. Il taglio delle accise “può essere adottato se il prezzo aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Def”. Il decreto prende anche in considerazione “l’eventuale diminuzione” nella media del quadrimestre precedente. Con un aumento del carburante, dunque, l’accisa corrispondente potrà calare in maniera proporzionale.

Fonte hdmotori.it

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