Il passo carrabile è un accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
Non è legittimo il comportamento del condominio che impugna l’autorizzazione di passo carraio concessa ad un condominio con lo scopo di far chiudere l’attività commerciale esercitata dal suo conduttore a cui il provvedimento comunale si riferisce. È questo l’interessante principio espresso dal Tar Lazio nella sentenza n. 16415 del 16 settembre 2024.
Autolavaggio di un condomino e contestazione pretestuosa di un provvedimento del Comune. Fatto e decisione
Un Comune, con determinazione dirigenziale, rilasciava al proprietario di due immobili, facenti parte di un condominio e locati ad un terzo che vi aveva avviato un’attività commerciale di autolavaggio di tipo industriale di veicoli, un’autorizzazione di accesso carrabile e concessione occupazione suolo permanente a raso. Successivamente, però, la stessa amministrazione comunale con successiva determinazione dirigenziale disponeva la revoca di tale atto, per essere stato assunto quest’ultimo “senza alcuna autorizzazione del condominio” proprietario dell’area antistante il passo carrabile in questione. La situazione dopo qualche mese cambiava ancora.
L’Autorità comunale decideva di annullare, in autotutela (ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990), la revoca dell’originaria autorizzazione (facendola rivivere), ritenuta illegittima dallo stesso Comune “in quanto carente dei presupposti di cui all’art. 21 quinques della L. n, 241/90, quali i “sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento” di cui al comma 1″; del resto, a sostegno del ripensamento, lo stesso Ente sottolineava che il passo carrabile davanti all’area scoperta di proprietà del condominio, avrebbe potuto scongiurare soste vietate nei tratto di via pubblica antistante il caseggiato. In ogni caso negava rilevanza ad ogni problematica connessa alla vita condominiale.
Il condominio impugnava davanti al Tar competente l’atto di annullamento della revoca, lamentando la mancanza di vizi del provvedimento di revoca o l’esistenza di ragioni di interesse pubblico o il contemperamento degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, posto che il condominio non era stato neppure interpellato e/o chiamato a partecipare al relativo procedimento amministrativo.
Il condominio riteneva rilevante tenere conto dei gravi pregiudizi derivanti dallo scarico di liquami in conseguenza dell’attività dell’autolavaggio, nonché nelle infiltrazioni di acqua lungo il muro perimetrale dello stabile del condominio appena al di sopra del passo carrabile e dei locali dove si svolgeva l’attività sopra detta, con conseguente ammaloramento dell’edificio.
In pratica i condomini ritenevano che la detta autorizzazione agevolasse l’attività del conduttore del condomino, favorendo il danneggiamento del palazzo, danni di cui pretendeva il risarcimento.
Il conduttore, titolare dell’autolavaggio, (controinteressato) lamentava un difetto di giurisdizione del Tar, nonché la mancanza di un reale interesse della collettività condominiale all’annullamento dell’atto impugnato. Il Tar ha dato torto al condominio. In primo luogo i giudici ammnistrativi hanno confermato la giurisdizione del Tar: infatti hanno notato come il condominio abbia impugnato un provvedimento, quello di annullamento in autotutela di un precedente atto di revoca di un’autorizzazione relativa ad un passo carrabile, che è sicura espressione di un potere pubblico (tale considerazione è valida anche per la domanda di risarcimento del danno richiesto dal condominio, conseguente ai provvedimenti del Comune). Nel merito il Tar ha notato che il condominio non ha provato un reale interesse ad ottenere l’annullamento del provvedimento contestato, mirando a far valere in giudizio non vizi del provvedimento contestato quanto piuttosto all’attività commerciale di autolavaggio esercitata dal conduttore dell’immobile a cui l’autorizzazione di passo carrabile si riferisce.
Autolavaggio e autorizzazione: le implicazioni legali per il condominio
In base a quanto in base al combinato disposto di cui all’art. 3, comma 1, n. 37 del d.lgs. n. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) ed all’art. 46 comma 2, lett. b), del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada (d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), il passo carrabile deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli.
L’autorizzazione di passo carraio non può essere contestata in via giudiziale se il pregiudizio prospettato non è legato al provvedimento in sé, ma ad asseriti comportamenti di un controinteressato, nei confronti dei quali la parte ricorrente potrà tutelarsi in sede civile.
Nel caso esaminato i condomini hanno erroneamente ritenuto che l’annullamento dell’autorizzazione di passo carraio avrebbe determinato automaticamente la cessazione dell’attività di autolavaggio svolta nei locali di un condomino.
In ogni caso si ricorda che le acque reflue, provenienti da un autolavaggio, non possono essere assimilate alle acque domestiche non solo per la mole inquinante dei reflui, ma anche perché queste acque contengono oli minerali e sostanze chimiche presenti nei detersivi e nelle vernici che si staccano dalla carrozzeria dei veicoli.
In buona sostanza l’autolavaggio è un insediamento di natura produttiva e non di natura civile per questa ragione per lo scarico sul suolo di acque reflue (provenienti da un autolavaggio) è necessaria apposita autorizzazione (Cass. pen., sez. III, 28/01/2020 n. 3450).
Fonte condomino.web – Testo di Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico