Faib: i giudici confermano l’impianto regolatorio, ai gestori si applicano gli Accordi di settore sottoscritti, il resto è illegalità.
Nuova batosta, dunque, sul fronte giudiziario per Pad Multienergy, già Petrolifera Adriatica. La Corte di Appello di Brescia, sezione prima civile, Presieduta dal Presidente Giuseppe Magnoli, ha emesso ben 8 pronunce di rigetto degli appelli proposti da Pad Multienergy, confermando pertanto le altrettante ordinanze emesse dal Tribunale di Brescia, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
La vicenda, già nota, attiene al rifiuto di Pad Multienergy di applicare ai gestori Esso l’Accordo del 16 luglio 2014, per il quale le Federazioni dei gestori hanno intrapreso una dura battaglia politico sindacale e legale.
Nello specifico, al momento della cessione del ramo d’azienda, le condizioni economiche del rapporto di fornitura fra Esso Italiana e le singole Ditte interessate ed agenti in giudizio, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 6 del D.lgs. n. 32/1998 come modificato dall’art. 19 della l. n. 57/2001, oltre che dall’art. 5.1 del contratto di fornitura, erano regolate dall’Accordo Aziendale sottoscritto in data 16 luglio 2014 fra Esso Italiana e le associazioni rappresentative dei gestori. Come più volte ripetuto, tale Accordo, seppur ne fosse stata prevista la validità sino al 31 dicembre 2015, continuava a produrre effetti in forza della clausola di ultrattività prevista dall’art. 1 dello stesso Accordo.
Petrolifera Adriatica aveva reso noto, con le comunicazioni inviate a tutti i gestori e, dunque, anche ai gestori di cui ai contenziosi, la cessione del ramo d’azienda da parte di Esso Italiana ed il subentro, ex art. 2558 c.c., nella titolarità dei rapporti contrattuali, ivi compresi quelli aventi ad oggetto la fornitura esclusiva, le cui condizioni economiche erano regolate dal suddetto Accordo Aziendale. Ciononostante, Petrolifera Adriatica si è sempre rifiutata, per svariati motivi che FAIB ha sempre ritenuto illegittimi, di corrispondere il dovuto ai gestori Esso acquisiti applicando d’imperio invece condizioni economiche determinate autonomamente. A nulla sono valsi gli svariati incontri negoziali tra le parti per ristabilire il corretto quadro relazionale.
La mancata corresponsione da parte di Petrolifera Adriatica tanto dello sconto unico sul prezzo di approvvigionamento quanto dello sconto variabile da liquidarsi in rate fisse quadrimestrali è stata ritenuta illegittima, in considerazione dell’espresso rimando all’accordo collettivo aziendale concluso da Esso Italiana riportato nel contratto di fornitura e, comunque, in considerazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria di settore.
Sulla scorta di tali considerazioni già i giudici di primo grado avevano tutti ritenuto valido ed efficace l’Accordo Aziendale stipulato in data 16 luglio 2014 e di conseguenza, avevano accertato e dichiarato che Pad Multienergy era tenuta a riconoscere le condizioni economiche e normative in esso contenuto sino alla sottoscrizione da parte sua di un proprio accordo collettivo aziendale con le Associazioni di categoria.
Non contenta, Pad Multienergy ha proposto appello per motivazioni francamente eccentriche:
1) per una presunta errata applicazione delle disposizioni relative all’istituto del collegamento negoziale;
2) per l’assunzione, a suo dire, da parte delle associazioni di categoria di un atteggiamento ostile nei suoi confronti, tale da impedire la conclusione di un nuovo accordo, arrivando addirittura ad affermare che le associazioni dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, nel corso delle trattive, avevano invocato l’applicabilità dell’Accordo Aziendale stipulato nel 2014;
3) per l’impossibilità di addivenire alla stipulazione di un nuovo accordo dipesa anche dalle iniziative di discredito pubbliche poste in essere dai gestori, nonché dalla proposizione di un contenzioso ingiustificato e dal fatto che l’invocata applicazione delle medesime condizioni economiche previste nell’Accordo Aziendale avrebbe determinato un grave squilibrio economico – finanziario a danno di Pad multienergy;
4) perché la clausola di proroga della durata temporale dell’accordo si sarebbe posta in contrasto con la libertà negoziale dell’appellante.
Sulle questioni poste, la Corte, ha svolto una trattazione congiunta degli aspetti normativi regolanti la materia a livello nazionale e comunitario riconducendo l’attività di erogazione dei carburanti all’interno dell’ambito dei servizi pubblici, in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Costituzione.
Per la Corte, dall’analisi del dato normativo, emerge un collegamento negoziale sia fra il contratto di cessione gratuita ed il contratto di fornitura, stante quanto espressamente previsto al comma 6 bis dell’art. 1 D.lgs. n. 32/1998, sia fra il contratto di fornitura e l’Accordo Aziendale, disciplinante le condizioni economiche. In considerazione di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato, nel complesso, tale rapporto contrattuale come “l’amalgama di più negozi tipici in un unico contratto”, avente carattere unitario ed atipico. Nel caso di specie, i rapporti contrattuali risultano collegati in quanto unicamente l’esistenza e la funzionalità congiunta di tutti consentono la realizzazione dell’attività di distribuzione dei carburanti in conformità alle disposizioni normative, ed ai principi di tutela della concorrenza e della parte contrattuale più debole. Dunque, anche la pattuizione negoziale inserita nel contratto di fornitura di richiamo, per quanto attiene le condizioni economiche, a quanto previsto nell’accordo Aziendale, esplicita il collegamento negoziale sussistente fra il contratto di fornitura stesso e l’Accordo Aziendale concluso nel 2014 che risulta ancora in essere, in quanto, pur fissandone la scadenza al 31 dicembre 2015, espressamente precisa che la sua efficacia si intende prorogata fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo, circostanza non ancora verificatasi.
La Corte ritiene che attraverso la stipulazione del contratto di trasferimento del ramo d’azienda la società Pad Multienergy abbia manifestato liberamente la propria volontà di subentrare anche nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, non avendo esercitato la propria facoltà di pattuire diversamente secondo quanto disposto dall’art. 2558, comma 1 c.c.
Per la Corte sono prive di rilievo le difficoltà che Pad Multienergy avrebbe a suo dire incontrato nelle trattative con le associazioni di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante. Inoltre, la Corte ritiene che la medesima società non risulti vincolata a tempo indeterminato alle condizioni pattuite nell’Accordo Aziendale stipulato nel 2014, avendo la facoltà di procedere alla stipula di un nuovo Accordo Aziendale con le associazioni di categoria rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 6 D.lgs. n. 32/1998 e dall’art. 19, comma della L. n. 57/2001.
Ancora, la Corte ribadisce il valore erga omnes degli accodi laddove afferma che “l’Accordo Aziendale possiede una portata applicativa generalizzata nei confronti sia del titolare dell’autorizzazione dell’attività di distribuzione del carburante (originariamente Esso Italiana S.r.l. ed in seguito la società Pad Multienergy S.p.A. in forza della successione avvenuta a seguito del trasferimento del ramo d’azienda) che dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, rappresentati in sede di stipula dalle proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Per tutte queste considerazioni la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato gli appelli proposti da Pad Multienergy, già Petrolifera Adriatica, confermando le ordinanze di primo grado e condannando la stessa Pad Multienergy alla rifusione delle spese di lite.
Soddisfazione per la sentenza ha espresso il Presidente Faib Giuseppe Sperduto che ha sottolineato come “In questo paese le regole ci sono e vanno fatte rispettare soprattutto nei confronti di chi con supponenza intende interpretarle a proprio uso e consumo, piegandole ai propri interessi di parte, sottraendosi ad un confronto finalizzato al rinnovo, disattendendo precisi obblighi normativi in materia di contratti e condizioni economiche che la Legge affida esclusivamente alla libertà negoziale delle parti chiamate a condividere Accordi per la gestione degli impianti, a tutela della parte più debole. La volontà di imporre condizioni peggiorative, di invocare vantaggi competitivi e infine di defilarsi dal confronto negoziale viene severamente giudicata dalla Corte di Appello di Brescia che nella sostanza richiama Pad Multienergy al tavolo della trattativa. Le Associazioni dei gestori continuano ad attendere una convocazione del tavolo di confronto ormai da tanti mesi, ma sono sempre pronte ad intavolare un confronto serio e costruttivo in linea con i valori del settore”.
Fonte confesercenti.it